Refresh di inizio anno sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Gennaio 16, 2019 VED Consulting

Refresh di inizio anno sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Anche nel 2019 la sicurezza sui luoghi di lavoro deve trovare il suo giusto spazio.

 

E’ appena iniziato un nuovo anno e, se è vero che “chi ben comincia è già a metà dell’opera”, abbiamo pensato che un breve riassunto di quanto prevede la norma vigente su igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro possa essere utile a chiunque voglia schiarirsi le idee in merito.

PREMESSA

Per il D.Lgs. 81/08 art.2 il lavoratore è  “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Di conseguenza è considerato lavoratore anche il socio lavoratore, il tirocinante, l’apprendista, lo stagista. 

 

COME INIZIARE L’ANNO IN SICUREZZA

Dal momento che la normativa nasce per tutelare il lavoratore da rischi per la sua sicurezza (infortuni) e la sua salute (malattie professionali), ogni volta che un’impresa, oltre al titolare, ha almeno un lavoratore, essa è tenuta a rispettare il D.Lgs.81/08 che impone una serie di adempimenti.

In primis:

  1. La nomina del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione. Può essere il datore di lavoro o altro collaboratore interno all’azienda, o professionista esterno incaricato, con relativa formazione.
  2. L’elaborazione del documento di valutazione dei rischi generali e specifici, in base all’attività svolta dall’impresa. Ad esempio: movimentazione manuale di carichi, impatto biologico, chimico, acustico, vibrazioni, ecc.
  3. L’individuazione degli addetti alle emergenze primo soccorso e antincendio. Anche queste figure dovranno essere in possesso degli specifici attestati formativi previsti per legge.
  4. La formazione dei lavoratori. Tutti devono seguire corsi di formazione generale (4 ore) e formazione specifica (percorsi da 4, 8 o 12 ore) in base alla classe di rischio aziendale.

Dalla valutazione dei rischi emergeranno altri eventuali ulteriori adempimenti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, come, ad esempio, l’incarico al Medico Competente.

Tutto chiaro? Se vuoi verificare cosa sia previsto per la tua impresa, scrivimi su brunella.baldis@vedconsulting.it.

 

Dott.ssa Brunella Baldis
Consulente su Sicurezza del Lavoro e Igiene degli Alimenti

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