Ammalato di Covid in azienda: che fare con l’INAIL?

Giugno 25, 2020 VED Consulting

Ammalato di Covid in azienda: che fare con l’INAIL?

L’INAIL sostiene che qualcuno si è ammalato di Covid nella tua azienda? Ecco come comportarsi.

La questione è sicuramente delicata. Riscontrare che un dipendente si è ammalato di Covid in azienda è già di per sé un dramma: per la salute del dipendente, in primis, ma anche per il rischio di contagio verso gli altri e per tutto l’iter da seguire con l’INAIL.

Infatti, una volta prese le debite misure nei confronti dell’ammalato e garantita la sicurezza in azienda, il datore di lavoro dovrà rispondere della sua eventuale responsabilità in merito.
Ed ecco cosa riporta il Decreto Legge “Marzo” n.18 del 17 marzo 2020, “Il contagio da Coronavirus che è avvenuto sul luogo di lavoro o nel tragitto casa lavoro o in qualsiasi altra situazione di lavoro è da considerarsi infortunio.

Quindi la responsabilità è del datore di lavoro?

Il chiarimento arriva con una nota INAIL del 15 maggio 2020: “Non si possono confondere i criteri applicati dall’INAIL per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

Da un fatto realmente accaduto

In un’azienda di logistica della provincia di Milano, un lavoratore con mansione facchino viene ricoverato in terapia intensiva a fine marzo per Covid-19. Purtroppo morirà qualche giorno dopo.

I colleghi riferiscono che il lavoratore era sovrappeso e abusava spesso di alcol.

La moglie della vittima porge denuncia all’INAIL, sostenendo che il marito è stato contagiato durante l’attività.

PANICO!!! Se non fosse che…

Ricordiamo tutti il susseguirsi di Decreti Legge emanati tra marzo ed aprile, in alcuni dei quali mancavano ancora specifiche linee guida su come garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Benché il Covid-19 fosse già stato dichiarato “pandemia”.
Fortunatamente in questa occasione l’esperienza diventa un’ottimo strumento per prevenire anziché aspettare di curare. Così, già dall’inizio dell’epidemia, la suddetta azienda di logistica decise di intraprendere una serie di azioni precauzionali:

  1. Il 13/03 si predispone il primo protocollo anti contagio.
  2. L’08/04 si aggiorna il protocollo esistente con le nuove indicazioni del Decreto legge.

L’obbligo di un protocollo anti contagio, infatti, si evince solo nel Decreto Legge n.19 del 25/03/2020, mentre nei decreti precedenti non se ne faceva menzione.

Tornando a quanto dichiarato dall’INAIL, “La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono state oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

In conclusione

Grazie al protocollo attivato dall’azienda di Milano (ancora in data 13/03) in cui si indicava che ai lavoratori venivano distribuiti DPI e mantenute le buone norme igieniche, è stato possibile dimostrare all’INAIL che l’azienda aveva messo in atto tutte le azioni possibili e previste in quel periodo.
Benché le mascherine non fossero ancora obbligatorie per tutti, ma solamente per chi aveva avuto contatti stretti con anziani o malati Covid o con sintomatologie simil-influenzali.

 

Che dire, questa emergenza ha messo tutti noi a dura prova, sia personalmente che professionalmente. Ma ci sta anche insegnando quanto la prevenzione (a tutti i livelli, sicurezza in primis) sia fondamentale per affrontare e sperare di superare anche le più grosse difficoltà.

Dott.ssa Serena Magni
Consulente in ambito Sicurezza sul Lavoro ed Igiene degli Alimenti

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